Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'

(BURL n. 6, suppl. del 30 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-11-28;6

Art. 10
(Sospensione)
1. In caso di accertata violazione delle disposizioni della l. 174/2005, del presente regolamento ovvero dei regolamenti comunali che disciplinano l'esercizio dell'attività, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 della l. 241/90 in ordine ai provvedimenti che l'Ente può adottare a seguito dell'accertata carenza dei requisiti sostanziali della SCIA, il comune può altresì, previa diffida, adottare motivato provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo massimo di 20 giorni a seconda della gravità dell'accertata violazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, decorso il termine di sospensione stabilito nel provvedimento, il titolare può riattivare l'esercizio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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