Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 48
(Rilevazione dati e monitoraggio)
1. I singoli Comuni integrati nel bacino, le associazioni degli operatori e i sindacati dei tassisti sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati relativi alla determinazione degli indicatori di qualità necessari per la definizione dell'adeguamento annuale delle tariffe, secondo le modalità indicate dalla Regione.
2. La Regione e i singoli Comuni integrati nel bacino, anche d'intesa con le Associazioni dei consumatori, possono effettuare indagini e rilevazioni in merito alla qualità e quantità del servizio offerto, al livello di soddisfazione dell'utenza e alla domanda non soddisfatta. La metodologia di effettuazione è definita in accordo con le Associazioni dei consumatori e le associazioni degli operatori e i sindacati dei tassisti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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