Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 9
(Tipologie di titoli di viaggio degli STIBM)
(Art. 44, comma 1, lettera c) e comma 4, lettera a), della Legge)
1. Gli STIBM prevedono l'emissione obbligatoria delle seguenti tipologie di titoli di viaggio:
a) biglietto ordinario, il cui periodo di validitàè stabilito dalle Agenzie, sulla base del tempo mediamente necessario ad effettuare uno spostamento di attraversamento completo delle zone definite ai sensi dell'art. 10, compreso il tempo per eventuali interscambi;
b) biglietto giornaliero;
c) biglietto multi-corse, che equivale a dieci biglietti ordinari;
d) abbonamento settimanale personale;
e) abbonamento mensile personale;
f) abbonamento annuale personale.
2. Nell'ambito di validità temporale dei titoli di viaggio e delle zone, non sono consentite ulteriori limitazioni all'uso di particolari servizi di trasporto pubblico di linea.
3. L'introduzione di ulteriori tipologie di titoli di viaggio con caratteristiche di completa integrazione, a prezzi coerenti con i titoli obbligatori, o di condizioni più favorevoli per l'utente, a titolo esemplificativo per l'utilizzo dei servizi nei giorni festivi e nelle fasce orarie di minore frequentazione, può essere decisa singolarmente da:
a) la Regione, per garantire l'attuazione di politiche regionali uniformi;
b) le Agenzie, previo accordo con gli Enti Regolatori coinvolti e con la Regione nel caso dei servizi ferroviari;
c) i Comuni Regolatori, previo accordo con l'Agenzia territorialmente competente, per i soli servizi di competenza;
d) l'Ente per la Navigazione, per i soli servizi di competenza, previo accordo con l'Agenzia territorialmente competente nel caso di cui all'art. 11, comma 1;
e) i gestori aderenti agli accordi o ai consorzi di cui all'art. 7, senza oneri a carico degli Enti;
f) i gestori singoli, nell'ambito di proprie iniziative commerciali e promozionali, qualora possibile nell'ambito delle modalità di gestione degli STIBM di cui all'art. 7, senza oneri a carico degli Enti.
4. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3, la Giunta regionale e gli Enti Regolatori individuano la copertura dei relativi oneri:
a) all'interno del contratto di servizio;
b) prevedendo adeguate compensazioni in conformità alla disciplina di cui all'art. 28, commi 6 e 7, previo accordo con i gestori interessati, qualora le nuove tipologie di titoli di viaggio o le condizioni più favorevoli per l'utente siano introdotte successivamente alla sottoscrizione del contratto di servizio.
5. Gli enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della Legge e dell'art. 6, comma 3, lettera c) della Legge, possono determinare tariffe inferiori rispetto a quelle definite dalle Agenzie, valide sul territorio di rispettiva competenza. Nei casi di cui al presente comma, gli enti prevedono e definiscono, in accordo con le Agenzie e gli altri enti interessati, le adeguate compensazioni per gli Affidatari. Gli enti locali trasmettono alla Direzione regionale competente, che ne verifica la conformità con il presente regolamento e con gli indirizzi e la programmazione regionali, i provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Ove la Regione rilevi la mancanza di conformità degli atti di cui al periodo precedente, invia una comunicazione contenente rilievi e osservazioni agli enti locali, i quali entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione recepiscono tali rilievi e osservazioni.
6. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, la declinazione dei titoli di viaggio in zone e tariffe deve essere articolata in modo tale da garantire la fruibilità dei titoli di viaggio in tutto il bacino di mobilità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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