Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 14
(Ambito di applicazione di STIL)
(Art. 44, comma 1, lettera b), della Legge)
1. STIL si applica alle relazioni di cui all'art. 8, comma 2. Sono tenuti ad applicare STIL i soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 19, comma 2, lettera a) e, previo accordo con la Regione, i soggetti gestori dei servizi di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo articolo.
2. Il sistema prevede la presenza di titoli di viaggio il cui prezzo non dipende dai mezzi o dai vettori utilizzati, dal numero di eventuali trasbordi, né dalla competenza sui servizi. In particolare, la Regione garantisce l'integrazione di tutti i servizi ferroviari di propria competenza operanti sul territorio regionale.
3. Alle relazioni e ai servizi di cui al presente articolo si applica un modello tariffario che assume come principale parametro per la determinazione delle tariffe la distanza percorsa, articolata in un numero finito di fasce chilometriche di distanza, determinata secondo le regole definite dall'art. 15. In particolare gli abbonamenti STIL sono validi per percorrere, in entrambe le direzioni, una specifica relazione.
4. Nel caso in cui una relazione sia servibile attraverso itinerari differenti è data possibilità di utilizzarli tutti, indipendentemente dalla tipologia di servizio, acquistando l'itinerario più lungo. In caso di sovrapposizione di servizi sul medesimo itinerario, la Regione garantisce l'invarianza della tariffa nell'ambito della polimetrica unificata di cui all'art. 15, comma 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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