Regolamento Regionale
16 dicembre 2014
, n. 5
Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8
(BURL n. 51, suppl. del 19 Dicembre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-12-16;5
Art. 5
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori devono esporre all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile dalla Regione tramite le ASL, finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile, di cui all'articolo 4, comma 3 della l.r. 8/2013.
2. I gestori sono tenuti a consentire l'accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, nonché ad altre figure professionali esistenti, debitamente autorizzate dalle ASL, al fine di fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo.
3. I gestori sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza di cui all'articolo 4, comma 3 della l.r. 8/2013.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia