Regolamento Regionale 16 dicembre 2014 , n. 5

Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8

(BURL n. 51, suppl. del 19 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-12-16;5

Art. 5
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori devono esporre all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile dalla Regione tramite le ASL, finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile, di cui all'articolo 4, comma 3 della l.r. 8/2013.
2. I gestori sono tenuti a consentire l'accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, nonché ad altre figure professionali esistenti, debitamente autorizzate dalle ASL, al fine di fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo.
3. I gestori sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza di cui all'articolo 4, comma 3 della l.r. 8/2013.
4. I gestori devono esporre all'ingresso e all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il divieto di utilizzo, per i minori di anni diciotto, degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.
5. I gestori degli esercizi con diversa attività prevalente sono tenuti a chiedere l'esibizione di un documento di identità qualora la maggiore età del giocatore non sia manifesta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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