Regolamento Regionale 22 dicembre 2014 , n. 6

Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente

(BURL n. 52, suppl. del 23 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-12-22;6

Art. 3
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente)
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi;
b) disponibilità di un parco autobus adibito ad uso noleggio con caratteristiche tecniche tali da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia; (3)
c) disponibilità di un parco autobus dotato di attrezzature atte a garantire la comodità e la qualità dei servizi, quali impianto di climatizzazione, impianto fonico di bordo e cronotachigrafo digitale di cui alla normativa vigente in materia;
d) possesso di certificazione di qualità ISO 9001 per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità;
e) disponibilità di un parco autobus costituito per almeno il 10% da veicoli idonei al trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità;
f) disponibilità sul territorio regionale di aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi adibiti al servizio, nonché possesso di soluzioni tecniche finalizzate alla corretta manutenzione dei mezzi, compresa l'eventuale esternalizzazione dei contratti di manutenzione;
g) impiego di personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa, in numero non inferiore al 70% del parco mezzi adibito al servizio, idoneo alla mansione ai sensi del d.m. del 23 febbraio 1999, n.88; il personale conducente deve essere impiegato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 218/2003 e dalle disposizioni comunitarie di cui al reg. CE n. 561/2006;
h) non essere incorsi, nell'anno antecedente alla data di iscrizione al Registro regionale di cui all'articolo 5, in sanzioni, elevate anche in altri territori dello Stato italiano, che comportano il divieto di prosecuzione dell'attività, così come previsto dall'articolo 9;
i) in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone, autorizzazione alla distrazione dei mezzi in misura comunque non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati ad uso noleggio, preventivamente rilasciata da parte dell'Ente competente nel rispetto del divieto di cui all'art. 1, c. 3, della l. n. 218/2003 che impone di non utilizzare autobus finanziati con sovvenzioni pubbliche.
2. Le imprese in possesso dell’autorizzazione rilasciata in un’altra Regione o da altro Stato membro della Unione Europea, che esercitano il servizio in Lombardia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 del T.U.I.R. oppure che pur prive di una stabile organizzazione operano in Lombardia in via continuativa devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo. Si considera operante in via continuativa l’impresa che svolge l’attività in Lombardia sulla base di un contratto che prevede una durata superiore a 30 giorni o la ripetizione del servizio per più di dieci volte. A tal fine, prima dell’avvio dell’attività in Lombardia, le imprese devono presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività alla Provincia nel cui territorio è ubicata la stabile organizzazione o è svolta l’attività in via continuativa, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 4.(4)
NOTE:
3. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 10 marzo 2017, n. 1. Vedi sentenza di annullamento del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V n.823/2019. La lettera è stata ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 17 luglio 2019, n. 10. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 10 marzo 2017, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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