Regolamento Regionale 22 dicembre 2014 , n. 6

Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente

(BURL n. 52, suppl. del 23 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-12-22;6

Art. 6
(Modalità di esercizio del servizio)
1. Per lo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente mediante autobus possono essere utilizzati esclusivamente i veicoli immatricolati a norma dell'art. 85 del d.lgs. n. 285/1992, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i).
2. A norma dell'art. 1, c. 3 della legge n. 218/2003è fatto divieto alle aziende di trasporto di utilizzare, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici destinati al trasporto pubblico locale - limitatamente al periodo relativo al vincolo di destinazione - per svolgere attività di noleggio di autobus con conducente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. I veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente devono essere contraddistinti da un contrassegno, rilasciato dalla Provincia cui è stata presentata la SCIA, riportante lo stemma provinciale, la dicitura 'SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE', da apporre sul veicolo secondo le modalità definite dalla Regione con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3.
4. A bordo di ogni autobus deve essere conservata copia della SCIA, recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dalla Provincia, e delle eventuali prescrizioni formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.
5. Il dipendente e il lavoratore in servizio devono essere in possesso della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresí, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria, da esibire in caso di controllo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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