Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 17
(Affidamento di concessioni di beni demaniali)
1. L'autorità demaniale o portuale, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso del demanio e, in particolare, con le primarie esigenze di regolazione dei bacini lacuali e dei corsi d'acqua ai fini della sicurezza idraulica e della costituzione di riserve idriche, può concedere l'occupazione e l'uso anche esclusivo di beni del demanio.
2. La concessione è affidata attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, di concorrenza, di libertà di stabilimento nonché degli altri pertinenti principi comunitari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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