Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 23
(Affidamento di concessioni su iniziativa della autorità demaniale o portuale)
1. L'autorità demaniale o portuale che intenda affidare in concessione un bene del demanio procede attraverso l'emanazione di un apposito bando di concessione.
2. Il bando indica i seguenti elementi minimi:
a) tipo di amministrazione aggiudicatrice e attività svolta;
b) documenti costituenti parte integrante del bando;
c) descrizione della concessione, inclusa la indicazione della sua durata massima;
d) termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
e) condizioni di partecipazione;
f) criterio della offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione della concessione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle offerte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione, nonché all'esperienza professionale maturata nel settore dal soggetto richiedente;
g) criteri di valutazione dell'offerta in relazione alla natura pubblica del soggetto partecipante, alla natura, alle caratteristiche e all'oggetto della concessione, nonché l'ordine di importanza ad essi attribuita. I criteri di valutazione sono almeno i seguenti: la misura degli investimenti di carattere durevole, anche di natura immobiliare e degli interventi di recupero ambientale, da realizzare nel corso della concessione; la natura e gli standard qualitativi dei servizi offerti; l'incremento dei livelli occupazionali; la qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione; la previsione di misure per la fruibilità degli impianti e dei servizi per le persone con mobilità ridotta. Il canone della concessione non può costituire l'unico criterio di valutazione dell'offerta e la sua valutazione è ammessa esclusivamente quando si riscontri una situazione di completa equivalenza tra le offerte;
h) adempimenti connessi alla normativa antimafia;
i) procedure di ricorso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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