Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 38
(Determinazione del canone per i beni del demanio idroviario)
1. Dal 1° gennaio 2016 il canone dovuto per la concessione dei beni del demanio idroviario è determinato in base alla tabella E di cui all'allegato II del presente regolamento. Fino alla data del 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi i canoni previsti dall'allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 8260 del 22 ottobre 2008.
2. Con provvedimento della direzione regionale generale competente, le misure unitarie dei canoni indicate nelle tabelle sono aggiornate annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (ora indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali). Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare nell'anno successivo.(1)
3. Nei casi non contemplati dalle tabelle allegate al presente regolamento, il canone annuo è determinato facendo riferimento alla tipologia più simile.
4. Il canone risultante dall'applicazione delle tabelle è arrotondato all'euro intero inferiore.
5. Ai canoni di cui al presente regolamento non si applica l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.
6. I canoni sono dovuti per l'intera annualità se la concessione è rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà se la concessione è rilasciata nel secondo semestre dell'anno solare.
7. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, indipendente dalla volontà del concessionario e che comporti una minore utilizzazione del bene oggetto della concessione, il canone è ridotto alla metà di quello ordinario.
8. In caso di nuova concessione il canone è corrisposto all'atto del rilascio del provvedimento concessorio; per gli anni successivi entro la data stabilita dall'autorità demaniale o portuale. Lo spazio acqueo o terrestre occupato viene calcolato in metri quadrati tenendo conto di tutte le aree comunque sottratte temporaneamente all'uso pubblico. Per specifiche categorie d'uso possono essere stabiliti moduli minimi forfettari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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