Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 39
(Vigilanza)
1. L'autorità demaniale o portuale vigila sulla osservanza delle condizioni cui è sottoposta la concessione, secondo le modalità previste dall'articolo 57 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6.
2. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi sanitari e a ogni altro servizio di interesse pubblico.
3. In attuazione dell'articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, l'autorità demaniale o portuale può prevedere la nomina di agenti addetti alla vigilanza mediante proprio provvedimento e attingendo dal personale in ruolo della stessa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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