Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 40
(Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza)
1. Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale dell'autorità demaniale o portuale nonché alle pubbliche autorità che dovessero accedervi per comprovate ragioni del loro ufficio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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