Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 44
(Strutture di ormeggio funzionali al servizio di navigazione di linea)
1. Sino alla regionalizzazione del servizio di navigazione pubblica di linea sui laghi di Como, Maggiore e di Garda di cui all'articolo 40, comma 3, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, la direzione generale competente rilascia annualmente la concessione per l'uso esclusivo delle strutture di ormeggio per il servizio di navigazione pubblica di linea, entro sessanta giorni dalla richiesta del gestore del servizio.
2. In deroga al comma 1, la direzione generale competente può disporre, sentito il gestore del servizio di navigazione pubblica di linea, l'utilizzo non esclusivo di specifiche strutture di ormeggio in presenza di particolari condizioni orografiche o di esigenze del territorio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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