Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 53
(Autorità portuali)
1. L'autorità portuale gestisce l'ambito portuale ove svolge le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni commerciali portuali, delle altre attività commerciali e industriali, di affidamento e controllo dei servizi di interesse generale esercitati nell'ambito portuale, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali. L'autorità portuale gestisce altresì le banchine commerciali del sistema idroviario, sulle quali svolge le funzioni di cui al periodo precedente.
2. L'autorità portuale non esercita attività d'impresa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi