Regolamento Regionale 1 marzo 2016 , n. 4

Regolamento per il funzionamento della Banca della Terra Lombarda

(BURL n. 9, suppl. del 04 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-03-01;4

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Banca della Terra Lombarda in attuazione dell'art. 31 quinquies, comma 8, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foresta, pesca e sviluppo rurale'.
2. La Banca della Terra Lombarda consiste in un inventario pubblico dei terreni abbandonati o incolti, pubblici e privati, al fine del loro recupero ad uso produttivo agricolo.
3. La Banca della Terra Lombarda è gestita da Regione Lombardia attraverso un apposito sistema informativo, accessibile dal proprio portale web, in conformità alle disposizioni statali e regionali in materia di amministrazione digitale.
4. La Banca della Terra Lombarda è articolata in due sezioni:
a) terreni di proprietà pubblica;
b) terreni di proprietà privata.
5. I terreni iscrivibili alla Banca della Terra Lombarda sono quelli abbandonati o incolti ai sensi dell'art. 31 quinquies, comma 2, della l.r. 31/2008, che i proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato disponibili per la loro temporanea assegnazione ai fini della rimessa a coltura e identificati con i seguenti dati:
a) identificativi catastali, destinazione d'uso catastale ed estremi proprietà;
b) informazioni georeferenziate, così come messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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