Regolamento Regionale 1 marzo 2016 , n. 4

Regolamento per il funzionamento della Banca della Terra Lombarda

(BURL n. 9, suppl. del 04 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-03-01;4

Art. 4
(Procedure per l'inserimento dei terreni di proprietà privata nella Banca della Terra Lombarda)
1. I Comuni eseguono il censimento dei terreni abbandonati o incolti di proprietà privata, anche avvalendosi dello strato informativo di cui all'art. 2, comma 2, di altre banche dati o documentazioni o informazioni in loro possesso, previa verifica che, in base alla classificazione della fattibilità geologica del proprio Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), non vi siano condizioni per cui l'attività agricola possa pregiudicare l'equilibrio idrogeologico, a salvaguardia della stabilità dei suoli e del regime delle acque.
2. I terreni censiti, in esito alla procedura di cui al precedente comma, sono individuati con gli identificativi catastali e gli estremi della proprietà. L'elenco dei terreni censiti è pubblicato dal Comune nel proprio sito web istituzionale, secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 'Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile'.
3. Il Comune comunica ai singoli proprietari o titolari di altri diritti reali, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o messo comunale, l'avvenuta classificazione dei beni nell'elenco dei terreni censiti quali potenzialmente abbandonati o incolti, al fine di ottenere la disponibilità all'iscrizione alla Banca della Terra Lombarda.
4. Entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, i proprietari o i titolari di altri diritti reali dei terreni inseriti nell'elenco possono fornire la disponibilità all'iscrizione degli stessi alla Banca della Terra Lombarda, presentando istanza all'amministrazione comunale contenente i seguenti dati:
a. eventuale aggiornamento degli estremi catastali;
b. periodo di disponibilità all'affitto;
c. canone di affitto richiesto;
d. eventuali criteri di utilizzo e/o vincoli;
e. numero di telefono e indirizzo email, al fine di poter essere contattati dai soggetti di cui al successivo art. 5, comma 1;
f. consenso a pubblicare sulla Banca della Terra Lombarda i dati contenuti nell'istanza.
L'assenza dei dati richiesti non consente l'iscrizione alla Banca della Terra Lombarda.
5. Il Comune valuta la completezza e la regolarità della documentazione di cui al precedente comma.
6. Decorsi i termini di cui al precedente comma 4, il Comune, entro i successivi 30 giorni, approva l'elenco dei terreni abbandonati o incolti e li pubblica con le modalità di cui al precedente comma 2.
L'elenco definitivo è inviato a Regione Lombardia, nel formato di cui all'art. 2, comma 2, entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, unitamente alla documentazione di cui al precedente comma 4.
7. Nell'elenco definitivo dei terreni abbandonati o incolti sono evidenziate le particelle catastali per le quali la comunicazione di cui al precedente comma 3 non è stata perfezionata per l'impossibilità di identificare o reperire i proprietari o gli aventi diritto.
8. Regione Lombardia, entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco, inserisce i terreni abbandonati o incolti disponibili nella Banca della Terra Lombarda - sezione di cui art. 1, comma 4, lett. b), unitamente alla pubblicazione delle istanze dei relativi proprietari. Le particelle di cui al precedente comma 7 sono classificate distintamente all'interno della Banca della Terra Lombarda come non disponibili all'assegnazione, quindi non visualizzabili nel sistema informativo pubblico. Regione Lombardia comunica ai proprietari e ai Comuni interessati l'avvenuta iscrizione dei relativi terreni nella Banca della Terra Lombarda.
9. E' fatta salva la facoltà dei proprietari e dei titolari di altri diritti reali, di presentare istanza per l'iscrizione dei terreni alla Banca della Terra Lombarda successivamente al termine indicato al precedente comma 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi