Regolamento Regionale 5 agosto 2016 , n. 7

Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-08-05;7

Art. 12
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) l'articolo 3 e l'allegato D del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 5 'Definizione degli standard minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)'(2);
b) gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento regionale 14 febbraio 2011, n. 2 'Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)'(3).
NOTE:
2. Si rinvia al r.r. 7 dicembre 2009, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia al r.r. 14 febbraio 2011, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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