Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 1
(Identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) identificazione: inoculazione sottocutanea di microchip conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o, limitatamente ai cani, rilevazione di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004;
b) anagrafe degli animali d'affezione, di seguito denominata anagrafe: banca dati informatizzata regionale, collegata con la CRS-SISS, per la registrazione dei cani, dei gatti e dei furetti presenti sul territorio regionale, che assicura l'aggiornamento della banca dati nazionale;
c) iscrizione: inserimento in anagrafe dei dati di un animale identificato, non presente in anagrafe, e del suo proprietario;
d) registrazione: ogni variazione delle informazioni inserite in anagrafe;
e) cessione: cambio di proprietà di un animale;
f) cessione fuori Regione: cambio di proprietà di un animale in ambito infraregionale o all'estero;
g) medico veterinario accreditato: medico veterinario libero professionista dotato di credenziali rilasciate dall'ATS per l'accesso all'anagrafe, al fine di effettuare le relative operazioni secondo le disposizioni del presente regolamento;
h) anagrafe a priori dei microchip: elenco dei codici identificativi dei microchip assegnati ai medici veterinari accreditati e alle ATS inserito in anagrafe, per esigenze di tracciabilità, da parte dei distributori o dei fornitori di microchip registrati presso il Ministero della Salute;
i) colonia felina: uno o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che vi sia la detenzione da parte di persona alcuna.
2. All'anagrafe devono essere iscritti:
a) tutti i cani presenti sul territorio regionale;
b) i gatti destinati al commercio;
c) i gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, identificati in occasione della sterilizzazione o di altri interventi che permettano l'inoculazione di microchip.
3. All'anagrafe possono essere iscritti:
a) i gatti di proprietà, presenti sul territorio regionale;
b) i furetti di proprietà, presenti sul territorio regionale.
4. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), siano identificati e iscritti in anagrafe. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità, devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti accreditati sono tenuti a darne comunicazione all'ATS.
5. I medici veterinari delle Agenzie per la tutela della salute (ATS) o i medici veterinari liberi professionisti accreditati possono applicare sugli animali di cui ai commi 2 e 3 soltanto microchip dei quali siano stati inseriti nell'anagrafe a priori i relativi codici identificativi.
6. L'iscrizione dell'animale in anagrafe deve essere contestuale all'inoculazione del microchip e comunque avvenire entro la stessa giornata.
7. L'iscrizione in anagrafe di un animale compete soltanto ai medici veterinari o agli operatori delle ATS, oppure ai medici veterinari liberi professionisti accreditati.
8. I cani devono essere identificati entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita ed i gatti di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dalla nascita e l'identificazione deve comunque avvenire prima della cessione a qualunque titolo.
9. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Lombardia, se non iscritti in anagrafe, devono comunque essere dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe degli animali d'affezione di altra Regione o Provincia autonoma o di altro Stato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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