Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 2
(Registrazioni in anagrafe)
1. Nell'anagrafe degli animali d'affezione devono essere registrate almeno le seguenti informazioni:
a) codice identificativo, data e zona di inoculazione del microchip;
b) segnalamento dell'animale;
c) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario o del detentore;
d) luogo di detenzione;
e) presenza di eventuali amputazioni, quali: taglio della coda, taglio delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti.
2. La registrazione in anagrafe di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), e la registrazione della cessione o del decesso dell'animale devono avvenire entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.
3. Le operazioni in anagrafe sono effettuate, previa autenticazione, secondo le rispettive competenze, da:
a) medici veterinari o operatori delle ATS;
b) medici veterinari liberi professionisti accreditati;
c) medici veterinari liberi professionisti non accreditati, limitatamente agli adempimenti di cui al comma 5;
d) comuni;
e) fornitori o distributori di microchip;
f) altri soggetti, secondo le modalità definite dalla competente direzione generale regionale, in funzione di esigenze specifiche.
4. La registrazione degli eventi relativi a un animale già iscritto in anagrafe, quali la variazione di proprietario o di detentore, la variazione di residenza del proprietario o del detentore, lo smarrimento, il furto o il decesso, può essere effettuata dai medici veterinari o da operatori delle ATS, dai medici veterinari liberi professionisti accreditati e dai comuni che hanno ottenuto le credenziali per l'accesso all'anagrafe, previa verifica dell'attualità dei dati presenti.
5. Tutti gli interventi di profilassi immunizzante per la rabbia eseguiti su cani, gatti e furetti iscritti in anagrafe devono essere registrati da parte dei medici veterinari anche non accreditati. L'inserimento in anagrafe di tali informazioni soddisfa il debito informativo di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).
6. L'inserimento in anagrafe a priori dell'elenco dei codici identificativi dei microchip per l'identificazione degli animali di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, venduti a ciascuna ATS e a ciascun medico veterinario libero professionista accreditato deve essere effettuato dai distributori o fornitori di microchip.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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