Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 5
(Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe)
1. Prima di procedere a qualsiasi registrazione in anagrafe è necessario accertare la maggiore età e l'identità dei proprietari o detentori.
2. Per registrare la cessione o il cambio di detenzione devono essere acquisiti, rispettivamente, il certificato di registrazione di cambio di proprietà o il certificato di registrazione di cambio di detenzione, scaricabili dal sito dell'anagrafe, debitamente sottoscritti.
3. L'iscrizione di animali identificati con microchip non registrati in anagrafe a priori può essere effettuata, previa lettura del microchip, sia da medici veterinari dell'ATS sia da medici veterinari liberi professionisti accreditati, su presentazione del certificato di iscrizione in anagrafe della Regione di provenienza oppure del passaporto europeo o certificato sanitario internazionale, se si tratta di animali provenienti dall'estero.
4. In assenza di documentazione che attesti la proprietà dell'animale, l'iscrizione può avvenire sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito dell'anagrafe.
5. La documentazione in formato cartaceo o digitalizzato, se non archiviata in anagrafe, deve essere conservata per almeno cinque anni.
6. La funzione “modifica” della scheda anagrafica di un animale deve essere utilizzata esclusivamente per modificare un dato inserito erroneamente e non per registrare qualsiasi variazione di tipo anagrafico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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