Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 7
(Numero di cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali)
1. Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di segnalazione al sindaco. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo non superiore a dieci.
2. Qualora il numero di cani e gatti superi il limite di cui al comma 1, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta in formato libero al sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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