Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 11
(Gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà)
1. Il dipartimento veterinario dell'ATS, d'intesa con i comuni e con l'eventuale collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009, provvede a censire le zone in cui si trovano colonie feline.
2. Il dipartimento veterinario dell'ATS competente o il comune registrano in anagrafe le colonie feline presenti sul territorio, localizzandole in corrispondenza del punto principale di offerta di cibo, definito come punto di alimentazione o in corrispondenza del punto in cui stazionano abitualmente i gatti.
3. I privati e le associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009 possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con i comuni.
4. Il soggetto che, su base volontaria, si occupa dell'accudimento degli animali e dello stato igienico dell'area da loro occupata, denominato referente o tutor di colonia felina, può essere registrato in anagrafe dal comune o dall'ATS.
5. Nelle aree di proprietà pubblica possono essere posizionati, se consentito dall'ente proprietario, manufatti removibili per il rifugio o l'alimentazione dei gatti. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale.
6. I comuni promuovono, anche in collaborazione con le ATS e con le associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009, corsi di formazione facoltativi per i volontari che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti.
7. La cattura dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertàè consentita solo per la sterilizzazione, per motivi sanitari o per l'allontanamento di cui all'articolo 105, comma 7, della l.r. 33/2009.
8. Il dipartimento veterinario dell'ATS effettua gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà, con la collaborazione dei comuni, dei referenti di colonia felina o delle associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009.
9. Le trappole destinate alla cattura di gatti devono essere rese riconoscibili secondo modalità definite dal dipartimento veterinario dell'ATS competente. Le trappole non riconoscibili vengono confiscate a cura degli organi di vigilanza.
10. I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, devono essere identificati e registrati all'anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante apicectomia, ovvero asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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