Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 12
(Registrazione delle strutture adibite al ricovero di animali d'affezione)
1. Le strutture di cui all'articolo 13, destinate al ricovero degli animali d'affezione, sono registrate nell'anagrafe degli animali d'affezione dalle ATS territorialmente competenti, a seguito di presentazione di istanze da parte dei proprietari o legali rappresentanti.
2. L'istanza di registrazione contiene:
a) le generalità della persona responsabile dell'attività, se diversa dal legale rappresentante;
b) l'indicazione del tipo di struttura e la relativa descrizione;
c) l'indicazione delle specie e del numero di animali d'affezione che s'intende ricoverare;
d) l'indicazione del numero, della disposizione dei locali, inclusi i locali di servizio, e delle loro dimensioni, nonché del numero di box e delle attrezzature impiegate.
3. All'istanza di cui al comma 2è allegata una planimetria della struttura, firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, con la relativa destinazione d'uso.
4. L'istanza di cui al comma 2 deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
a) che i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività sono conformi a quanto previsto dal presente regolamento;
b) che la persona responsabile è in possesso delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali d'affezione;
c) che non vi sono, in capo al proprietario o al legale rappresentante, condanne passate in giudicato per reati contro gli animali e che non sono stati adottati provvedimenti di sospensione o d'interdizione dell'attività.
5. La registrazione è soggetta al pagamento di una tariffa all'ATS, secondo il tariffario regionale.
6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al titolare della struttura il numero di registrazione attribuito dal sistema informativo dell'anagrafe.
7. Per ragioni igienico-sanitarie, di protezione degli animali e per la prevenzione delle malattie, in assenza di registrazione non è consentita l'introduzione di animali in alcuna struttura.
8. Il titolare della struttura presenta al comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riportando il numero di registrazione nell'anagrafe degli animali da affezione assegnato dall'ATS. Qualsiasi modifica successiva deve essere segnalata all'ATS territorialmente competente.
9. L'ATS, qualora verifichi che i requisiti igienico-sanitari, di protezione degli animali e quelli richiesti per la prevenzione delle malattie non sono più soddisfatti, può impartire le necessarie prescrizioni e assegnare un termine massimo per il ripristino degli stessi o disporre il divieto di prosecuzione dell'attività, dandone in ogni caso comunicazione al comune.
10. Non è richiesta la presentazione della SCIA alle strutture già autorizzate dal sindaco e già registrate in anagrafe alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali strutture devono adeguarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
11. Le strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette a autorizzazione del sindaco devono adeguarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento e registrarsi in anagrafe entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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