Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 14
(Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)
1. I requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali d'affezione, compatibilmente con le caratteristiche delle singole strutture, sono i seguenti:
a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze tali da procurare lesioni;
b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;
c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o ascoltarsi reciprocamente;
d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata per le specie e per l'età degli animali ricoverati e progettata in modo da evitare ristagni d'acqua e facilitare l'asportazione degli escrementi;
e) la superficie delle aree all'aperto deve essere drenante e facile da pulire;
f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;
g) devono essere disponibili acqua e elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;
h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre un'adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso l'illuminazione deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione degli animali;
i) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;
j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;
k) l'arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l'espressione del repertorio di comportamenti della specie.
2. Le dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencate nell'allegato B, tabella 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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