Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 18
(Oasi felina)
1. Nell'oasi felina sono introdotti gatti che non possono essere affidati in quanto poco o per nulla socializzati con l'uomo, non ricollocabili in colonia, o che comunque non si adattano alla vita in una struttura chiusa.
2. Le oasi feline possono essere chiuse, ovvero completamente recintate, o aperte se dotate di appositi varchi che consentono l'uscita dei felini.
3. Tutti i gatti presenti nell'oasi devono essere sterilizzati e registrati in anagrafe a cura del soggetto gestore.
4. I requisiti strutturali dell'oasi felina sono i seguenti:
a) recinzione antiscavalco e antifuga, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, o altro sistema idoneo ad evitare la fuga o l'ingresso di altri animali;
b) superficie calpestabile minima di 10 mq per gatto, con un numero massimo di cinquanta gatti per compartimento;
c) ripari costituiti da tettoie, idonei ricoveri in materiale resistente, pulibile, disinfettabile e coibentante, sollevati da terra con tetto piatto che consenta ai gatti di utilizzarli anche come postazione sopraelevata, possibilmente posti al coperto, in ogni caso idonei a proteggere da intemperie, in numero tale da garantire un idoneo ricovero a tutti i gatti presenti;
d) ciotole per il cibo protette dalle intemperie e collocate in numero e distanza tali da non creare conflittualità e punti di distribuzione dell'acqua possibilmente collocati lungo i percorsi abitualmente utilizzati dagli animali, in numero adeguato;
e) lettiere in numero adeguato, opportunamente distanziate e riparate;
f) approvvigionamento di acqua e, ove possibile, fornitura di corrente elettrica;
g) idonee attrezzature per la raccolta dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali e attrezzature;
h) arricchimenti ambientali in materiali idonei e resistenti alle intemperie che forniscano ombra, possibilità di arrampicarsi, farsi le unghie, nascondersi e riposare;
i) un reparto o gabbia, posto all'interno dell'oasi, di dimensioni adeguate e dotato di ricovero chiuso che permetta di nascondersi, riservato agli animali in ingresso, ai fini dell'ambientamento e dell'osservazione comportamentale per valutare la fattibilità di introduzione; tale ricovero deve essere dotato di ciotole per l'acqua e il cibo e di lettiera.
5. Nell'oasi felina aperta la recinzione consente ai gatti l'uscita mediante passaggi multipli possibilmente collocati a diverse altezze, facilmente accessibili dai gatti stessi e non da eventuali predatori.
6. Il responsabile dell'oasi felina deve assicurare la gestione delle introduzioni di nuovi gatti, l'alimentazione, la pulizia, il controllo sanitario e la presenza esclusiva di gatti sterilizzati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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