Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 21
(Affido temporaneo e definitivo degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugio)
1. Un cane ospitato presso un canile sanitario o presso un rifugio può essere ceduto ad un nuovo proprietario trascorsi almeno sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo si conclude con l'affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario.
2. Gli animali ricoverati presso i canili sanitari o i rifugi possono essere affidati solo a privati maggiorenni o alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009.
3. L'animale può essere affidato già sterilizzato oppure con l'impegno, da parte dell'affidatario, a procedere alla sterilizzazione.
4. E' vietato l'affido a coloro che abbiano riportato condanne per reati contro gli animali.
5. Gli animali di età inferiore a sessanta giorni non possono essere affidati, salvo che per particolari motivazioni sanitarie.
6. L'affido temporaneo dei cani e dei gatti è consentito purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) deve essere decorso il periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal d.p.r. 320/1954 o che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;
b) nell'atto di affido l'interessato deve sottoscrivere l'impegno a non affidare ad altri l'animale prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data d'ingresso nel canile sanitario;
c) l'affidatario deve avere residenza o sede in Italia.
7. Cani e gatti non ritirati dai legittimi proprietari presso i canili sanitari o i rifugi possono essere concessi in affido temporaneo purché siano trascorsi almeno dieci giorni dalla comprovata notifica del ritrovamento dell'animale all'avente titolo. L'affidatario deve dichiarare di essere a conoscenza che il cane è di proprietà altrui.
8. In caso di affido, a garanzia degli impegni assunti, viene sottoscritto il contratto di affido conforme al modulo di cui all'allegato A.
9. L'ATS e il comune effettuano controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni per l'affido di animali dei canili sanitari o dei rifugi. Qualora si riscontri l'inosservanza delle disposizioni di cui al Capo II può essere revocato l'affido.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie di animali d'affezione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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