Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Art. 23
(Condizioni minime per l'accesso degli animali)
1. I cani devono essere:
a) identificati e iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, regionale o nazionale;
b) condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.
2. I gatti e i conigli devono essere alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all'ospite; se liberati, devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare la fuga.
3. I conduttori, in particolare, devono:
a) essere maggiorenni e in grado avere il pieno controllo dell'animale;
b) munirsi di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;
c) portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato d'iscrizione all'anagrafe, attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
d) pulire e spazzolare l'animale prima della visita;
e) portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
f) osservare, in generale, la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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