Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 2
(Albo professionale dei maestri di sci)
1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione nell'albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale dei maestri di sci.
2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori diposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), è maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.
3. L'albo di cui al comma 1è ripartito in tre sezioni corrispondenti alle seguenti discipline:
a) sci alpino;
b) sci di fondo;
c) snowboard.
4. I maestri di sci possono esercitare la professione limitatamente alle discipline per le quali sono iscritti all'albo.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, possono essere iscritti all'albo, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 81/1991, coloro che sono in possesso della relativa abilitazione e dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
b) maggiore età;
c) assolvimento dell'obbligo scolastico;
d) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
6. L'abilitazione all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza dei corsi teorico-pratici e didattici di formazione di cui all'articolo 3 e previo superamento dei relativi esami ed è rilasciata dal dirigente regionale competente.
7. L'iscrizione nell'albo ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento.
8. Le domande di iscrizione all'albo sono presentate al collegio regionale dei maestri di sci, corredate della documentazione relativa all'abilitazione conseguita, e si intendono accolte qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro trenta giorni.
9. Il collegio regionale dei maestri di sci rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento che i maestri di sci devono portare con sé nell'esercizio della professione e lo scudetto identificativo regionale, da tenere in evidenza nell'esercizio della professione.
10. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, della l.r. 26/2014, per i maestri di sci stranieri non iscritti ad albi italiani, fermo restando il possesso dell'abilitazione, l'iscrizione all'albo è subordinata:
a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;
b) al riconoscimento di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) se si tratta di stranieri provenienti da paesi diversi da quelli di cui alla lettera a) in possesso di titolo professionale rilasciato da tali paesi.
11. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, della l.r. 26/2014, i maestri di sci iscritti agli albi di altre Regioni, nonché i maestri di sci che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 10, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale devono comunicare preventivamente al relativo collegio regionale il periodo e le località in cui intendono esercitare.
12. La comunicazione di cui al comma 11 viene resa mediante dichiarazione scritta da trasmettere con qualsiasi mezzo idoneo.
13. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 5, della l.r. 26/2014, i maestri di sci in possesso dell'abilitazione rilasciata nello Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale devono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 10 del d.lgs. 206/2007.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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