Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 3
(Corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di maestro di sci)
1. La direzione regionale competente organizza, almeno ogni due anni, corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di maestro di sci e i relativi esami, distinti per ciascuna disciplina. La direzione stabilisce modalità di svolgimento e programmi in collaborazione con il collegio regionale dei maestri di sci e, per quanto riguarda i corsi tecnico-pratici e didattici, in collaborazione con gli istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali (FISI) preferibilmente operanti in Lombardia; in particolare, definisce le sedi di svolgimento, le date di prove attitudinali, corsi ed esami, l'eventuale numero minimo di candidati necessario per attivare i corsi, le quote di iscrizione alle prove attitudinali e le quote di iscrizione per ciascun corso.
2. I corsi hanno una durata minima di novanta giorni corrispondenti ad almeno cinquecentoquaranta ore di insegnamento suddivise in fasi di preparazione tecnico-pratica, didattica, teorico-culturale e in fasi di tirocinio di venti ore e prevedono i seguenti insegnamenti: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico; ambiente montano e conoscenza del territorio regionale; nozioni di medicina e di pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; normativa di riferimento; lingua inglese - livello A2. Qualora si tratti di corsi riservati ai maestri di sci già iscritti all'albo, finalizzati all'ottenimento di un'ulteriore abilitazione per altra disciplina, non è richiesta la ripetizione delle fasi di preparazione teorico-culturali.
3. La direzione competente individua l'ente o gli enti pubblici o privati concessionari dei servizi per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1 mediante l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica.
4. L'accesso ai corsi è subordinato al superamento, da parte di candidati maggiorenni che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'UE, di prove attitudinali preordinate a verificare il possesso dei requisiti tecnici di base della disciplina di riferimento. I termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i programmi, i criteri di valutazione, le date e le sedi delle prove attitudinali sono resi noti almeno due mesi prima del giorno fissato per il loro svolgimento mediante decreto del dirigente regionale competente da pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione (BURL) e sul sito internet istituzionale della direzione. Della pubblicazione del decreto è data informazione al collegio regionale dei maestri di sci che, a sua volta, informa tutte le scuole di sci.(2)
5. Sono esonerati dalla prova attitudinale per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli atleti che, nei tre anni precedenti, hanno fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali della FISI per la corrispondente disciplina.
6. Sono esonerati dalla prova attitudinale e dalla fase tecnico-pratica per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli atleti che, nei cinque anni precedenti, hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti in gare di coppa del mondo organizzate dalla FIS per la corrispondente disciplina, comprese le specialità di biathlon e combinata nordica per la disciplina dello sci di fondo.
7. Sono esonerati dalla prova attitudinale e dal corso di formazione per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli atleti che hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti alle olimpiadi CIO o ai campionati mondiali FIS, con esclusione dei campionati mondiali juniores e master under 23, nonché i vincitori della coppa del mondo FIS assoluta o di singola specialità per la corrispondente disciplina, comprese le specialità di biathlon e combinata nordica per la disciplina dello sci di fondo.
8. L'iscrizione al corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci deve essere presentata, entro tre anni dal superamento della prova attitudinale, al concessionario del servizio e alla direzione regionale competente nei termini e secondo le modalità indicate negli avvisi di attivazione di ciascun corso di formazione diffusi dal concessionario.
NOTE:
2. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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