Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 4
(Esami di abilitazione alla professione di maestro di sci)
1. Gli esami di abilitazione alla professione di maestro di sci sono indetti con decreto del dirigente regionale competente che rende noti termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione, programmi, criteri di valutazione, date e sedi delle prove d'esame, almeno due mesi prima del giorno fissato per il loro svolgimento. Il decreto è pubblicato sul BURL e sul sito internet istituzionale della direzione. Della pubblicazione è data informazione al collegio regionale dei maestri di sci che, a sua volta, informa tutte le scuole di sci.(3)
2. Sono ammessi agli esami coloro i quali hanno frequentato i corsi di cui formazione di cui all'articolo 3 per almeno l'ottantacinque per cento delle ore previste.
3. Le prove di esame consistono in:
a) una prova tecnico-pratica;
b) una prova didattica;
c) una prova teorico-culturale.
4. L'esame di abilitazione è superato mediante il raggiungimento della sufficienza in ogni singola prova e consente l'iscrizione all'albo professionale nei tre anni successivi; la frequenza del corso di aggiornamento consente l'iscrizione all'albo anche oltre termine, purché effettuato nel triennio precedente alla domanda.
5. Sono esonerati dalla prova teorico-culturale i maestri di sci già iscritti all'albo che, dopo aver frequentato il corso di formazione ad essi riservato, sostengono gli esami al fine di conseguire un'ulteriore abilitazione.
6. Il candidato giudicato non idoneo può essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione di tutte le prove di cui al comma 3, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d'esame per la disciplina corrispondente immediatamente successive, senza l'obbligo di frequenza di un nuovo corso di formazione.
NOTE:
3. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi