Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 5
(Commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione di maestro di sci)
1. Le commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione di maestro di sci e per le prove attitudinali sono costituite con decreto del dirigente regionale competente e sono presiedute dal medesimo dirigente o da un suo delegato. Con il decreto di costituzione sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno in favore dei componenti e le modalità di funzionamento delle medesime commissioni.
2. Le commissioni d'esame, una per ciascuna delle tre discipline di sci alpino, sci di fondo e snowboard, sono composte, oltre che dal presidente, da:
a) sei maestri di sci per la corrispondente disciplina iscritti all'albo regionale dei maestri di sci da almeno cinque anni designati dal collegio regionale, di cui almeno tre in possesso della qualifica di istruttore nazionale, designati d'intesa con la FISI, che costituiscono la sottocommissione tecnica;
b) un professionista o un operatore competente in medicina e primo soccorso, designato dalla direzione regionale competente;
c) un professionista iscritto all'albo regionale delle guide alpine, esperto dei pericoli tipici, del soccorso e dell'orientamento in montagna, di nivologia, valangologia e meteorologia alpina, designato dal collegio regionale delle guide alpine;
d) un professionista esperto in materie ambientali e turistiche, designato dal collegio regionale delle guide alpine;
e) un esperto di legislazione statale e regionale inerente agli sport invernali, designato dalla direzione regionale competente;
f) un esperto di lingua inglese, preferibilmente abilitato all'insegnamento nelle scuole secondarie, designato dalla direzione regionale competente.
3. Le commissioni per le prove attitudinali di cui all'articolo 3, comma 4, una per ogni disciplina, sono composte, oltre che dal presidente, da sei maestri di sci per la corrispondente disciplina iscritti all'albo regionale dei maestri di sci da almeno cinque anni, designati dal collegio, di cui almeno tre in possesso della qualifica di istruttore nazionale, designati d'intesa con la FISI.
4. Nell'ambito delle commissioni d'esame e delle commissioni per le prove attitudinali, il numero dei maestri di sci può essere ridotto a quattro, di cui almeno uno in possesso della qualifica di istruttore nazionale, designato d'intesa con la FISI, se il numero degli iscritti alla prova non supera le cinquanta unità.
5. Per ciascun componente effettivo delle commissioni è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
6. Non possono far parte delle commissioni e delle sottocommissioni i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo, fatta eccezione per coloro che hanno svolto l'attività di coordinamento dei corsi di formazione. I componenti attestano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.
7. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione, il dirigente competente può procedere allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.
8. Il presidente della commissione dispone l'inizio dello svolgimento delle prove d'esame dopo aver acquisito, da parte del legale rappresentante della scuola di sci che organizza le prove o suo delegato, comunque in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, una dichiarazione di idoneità della pista e del campo di prova, compresi i percorsi di trasferimento. Lo stesso legale rappresentante o suo delegato vigila affinché le condizioni di idoneità e sicurezza permangano durante lo svolgimento delle prove e ne dispone la sospensione o il rinvio in caso di insussistenza delle condizioni stesse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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