Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 9
(Corsi di formazione e di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di aspirante guida alpina e di guida alpina-maestro di alpinismo )(12)
1. La direzione regionale competente cura, almeno ogni due anni, l'organizzazione di corsi di formazione e preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina di primo e secondo livello e di guida alpina-maestro di alpinismo di cui agli articoli 12 e 13 e dei relativi esami, anche mediante stipula di convenzioni con il collegio regionale delle guide alpine. La direzione stabilisce durata, modalità di svolgimento e programmi, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine; in particolare, fissa le quote di iscrizione per gli esami e le quote di iscrizione per i corsi.(13)
2. Le funzioni di istruttore tecnico sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.
3. La frequenza dei rispettivi corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione per aspirante guida alpina e per guida alpina-maestro di alpinismo, con valutazioni positive nelle verifiche intermedie, consente di accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina per ciascuno dei gradi e livelli della professione stessa.(14)
NOTE:
12. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi