Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 14
(Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina di primo e secondo livello e di guida alpina-maestro di alpinismo)(30)
1. Gli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di aspirante guida alpina di primo e secondo livello e di guida alpina-maestro di alpinismo sono indetti con decreto del dirigente regionale competente, che rende noti i termini e le modalità di presentazione della domanda di ammissione, il programma, la data e la sede delle prove, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per il loro svolgimento. Il decreto è pubblicato sul BURL e ne è data informazione al collegio regionale delle guide alpine.(31)
2. Sono ammessi agli esami coloro che hanno frequentato il corso di formazione per almeno l'ottantacinque per cento delle ore previste e con esito finale positivo.(32)
3. Gli esami si svolgono dinanzi alla commissione costituita con decreto del dirigente regionale competente che stabilisce anche l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno in favore dei componenti e le modalità di funzionamento.
4. Per ciascun componente effettivo delle commissioni è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
5. Non possono far parte della commissione i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce. I componenti attestano l'insussistenza di situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.(33)
6. La commissione, presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato, è così composta:
a) almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, designati dal collegio regionale delle guide alpine fra gli istruttori, iscritti all'albo da almeno cinque anni, che abbiano offerto la disponibilità a tale funzione;(34)
b) due esperti nelle materie di cui agli articoli 12, commi 1 e 1 bis, e 13, comma 2, designati dal collegio regionale;(35)
c) un professionista o un operatore competente in medicina e primo soccorso, designato dalla direzione regionale competente;
d) (36)
e) un esperto in lingua inglese, designato dalla direzione regionale competente.
7. Per la prova tecnico-pratica, la commissione, presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato, è composta da tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 6, lettera a).(37)
8. L’esame per aspirante guida alpina di primo livello consiste in prove tecnico-pratiche di alpinismo su roccia e su ghiaccio o misto, di soccorso alpino, nonché in una prova orale sulle seguenti materie: alpinismo su roccia, alpinismo su ghiaccio e misto, arrampicata in falesia, escursionismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia o ghiaccio, soccorso organizzato su roccia o ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga, progressione didattica dell’alpinismo e dell’arrampicata, meteorologia e nivologia, topografia e orientamento, fisiologia, geografia alpina, geologia, glaciologia e orogenesi, flora e fauna, equipaggiamento e materiali alpinistici, organizzazione di corsi, storia dell’alpinismo, normativa di riferimento, lingua inglese - livello A2.(38)
8 bis. L’esame per aspirante guida alpina di secondo livello consiste, oltre a quanto previsto dal comma 8, in prove tecnico-pratiche di alpinismo su ghiacciaio e su ghiaccio ripido o misto, di sci-alpinismo e di soccorso alpino, nonché in una prova orale sulle seguenti materie: alpinismo su ghiaccio ripido e misto, sci-alpinismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su ghiacciaio, soccorso organizzato su ghiacciaio , interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga, progressione didattica dell’alpinismo su ghiacciaio, ghiaccio ripido e dello sci-alpinismo, organizzazione di corsi, normativa di riferimento, lingua inglese - livello A2.(39)
9. L'esame per guida alpina-maestro di alpinismo consiste in una prova orale relativa agli insegnamenti elencati nel comma 2 dell'articolo 13.(40)
10. L’esame è superato con il raggiungimento della sufficienza in ogni singola prova e consente l’iscrizione all’albo professionale nei tre anni successivi, fermo restando quanto previsto all’articolo 15, comma 3.(41)
11. I candidati che non superano l'esame possono ripetere le prove in occasione di una delle due sessioni di esame immediatamente successive senza l'obbligo di frequentare un nuovo corso di formazione.
NOTE:
30. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. x) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
31. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettere y) e z) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
32. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
34. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. o) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
35. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. bb) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
36. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. cc) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
37. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. p) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
38. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. dd) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
40. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ff) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
41. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. gg) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi