Regolamento Regionale
29 settembre 2017
, n. 5
Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'
(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5
Art. 15
(Aggiornamento professionale per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le aspiranti guide alpine)(42)
1. La direzione regionale competente organizza ogni anno, anche mediante apposita convenzione con il collegio regionale, l’aggiornamento professionale tecnico-pratico, didattico e teorico culturale per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le aspiranti guide alpine fissando le modalità di svolgimento e le quote di iscrizione secondo il regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale - formazione professionale continua del collegio nazionale delle guide alpine italiane. (43)
2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide alpine, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 11 comma 3, secondo periodo, della l.r. n. 26/2014, comprovano al collegio il regolare assolvimento della formazione professionale nel triennio, a pena di cancellazione dall’albo.(44)
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide alpine che non abbiano potuto assolvere agli obblighi di aggiornamento professionale nel triennio per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore possono, entro un anno dalla cessazione dell’impedimento e previa comunicazione al collegio, assolvere a tale obbligo senza incorrere nella cancellazione dall’albo.(45)
NOTE:
45. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. kk) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia