Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 16
(Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna)
1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 6/1989, l'accompagnatore di media montagna svolge le attività di accompagnamento previste per le guide alpine, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide alpine, sono definite le zone in cui si svolgono le attività di accompagnamento.
2. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale delle guide alpine.
3. Possono essere iscritti nell'elenco speciale di cui al comma 2 coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica e dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
b) maggiore età;
c) assolvimento dell'obbligo scolastico;
d) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Regione;
e bis) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato da un’unità operativa ospedaliera di medicina del lavoro presso l’ASST.(46)
4. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza dei corsi teorico-pratici di cui all'articolo 19 e mediante il superamento dei relativi esami ed è rilasciata dal dirigente regionale competente.
5. Le domande di iscrizione all'elenco speciale sono presentate al collegio regionale delle guide alpine, corredate della documentazione relativa all'abilitazione conseguita, e si intendono accolte qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro trenta giorni.
6. Il collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il relativo numero di matricola, da tenere in evidenza nell'esercizio della professione.
NOTE:
46. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. r) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi