Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 18
(Commissione di esame per la prova attitudinale di accompagnatore di media montagna)
1. La commissione per la prova attitudinale di accompagnatore di media montagna è costituita con decreto del dirigente regionale competente. Con il decreto di costituzione sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno in favore dei componenti e le modalità di funzionamento.
2. La commissione è composta, oltre che dal dirigente regionale competente che la presiede, da:
a) tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, designati dal collegio regionale delle guide alpine fra gli istruttori, iscritti all'albo da almeno cinque anni, che abbiano offerto la disponibilità a tale funzione;(48)
b) due esperti, designati dal collegio regionale delle guide alpine, nelle seguenti materie: cultura dell'alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in montagna, tecniche di primo soccorso, tecniche escursionistiche, topografia e orientamento.
c) (49)
3. Per ciascun componente effettivo delle commissioni è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
4. Non possono far parte della commissione i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo; i componenti attestano l'insussistenza di situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.
5. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione, il dirigente regionale competente può procedere allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.
6. Gli istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo facenti parte della commissione, prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante la stessa, accertano l'idoneità del campo di prova e rilasciano al presidente immediata attestazione relativa agli accertamenti e alle attività svolte. In caso di accertamento sfavorevole, il presidente sospende o rinvia la prova.
NOTE:
48. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. t) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
49. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. u) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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