Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 20
(Commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna)
1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, riservati agli allievi che hanno frequentato il corso di formazione con valutazioni positive nelle verifiche intermedie, sono indetti con decreto del dirigente regionale competente che rende noti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i programmi, la data e la sede delle prove d'esame almeno due mesi prima del loro svolgimento. Il decreto è pubblicato sul BURL e ne è data informazione al collegio regionale delle guide alpine che, a sua volta, informa tutte le scuole di alpinismo e di sci alpinismo. Gli esami si svolgono dinanzi alla commissione costituita con decreto dirigenziale.(50)
2. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno in favore dei componenti e le modalità di funzionamento.
3. Per ciascun componente effettivo delle commissioni è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
4. Non possono far parte della commissione i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo; i componenti attestano l'insussistenza di situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.
5. La commissione presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato è così composta:
a) almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, designati dal collegio regionale delle guide alpine fra gli istruttori, iscritti all'albo da almeno cinque anni, che abbiano offerto la disponibilità a tale funzione;(51)
b) due esperti, designati dal collegio regionale, nelle seguenti materie: cultura dell'alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in montagna, tecniche di primo soccorso, tecniche escursionistiche, topografia e orientamento, normativa di riferimento;
c) un professionista o un operatore competente in medicina e primo soccorso, designato dalla direzione regionale competente;
d) un esperto di scienze naturali applicate alla montagna, designato dal collegio regionale;
e) un esperto in lingua inglese, designato dalla direzione regionale competente.
6. Per la prova tecnico-pratica, la commissione, presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato, è composta da tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 5, lettera a).(52)
7. L'esame consiste in prove tecnico-pratiche di accompagnamento su terreno escursionistico, nonché in una prova orale su tutte le materie del corso.
8. L'esame è superato mediante il raggiungimento della sufficienza in ogni singola prova e consente l'iscrizione all'albo professionale nei tre anni successivi; oltre tale termine, è necessario frequentare con profitto un corso di aggiornamento almeno tre anni prima dell'iscrizione.
9. I candidati che non superano le prove possono essere ammessi a nuovo esame, consistente nella ripetizione sia delle prove tecnico pratiche che della prova orale, in occasione di una delle due sessioni di esami immediatamente successive senza l'obbligo di frequenza di un nuovo corso di formazione.
NOTE:
50. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. v) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
51. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
52. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. x) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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