Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 23
(Requisiti funzionali delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e relative verifiche)
1. L'apertura e l'esercizio di scuole per l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche sono subordinati alla presentazione alla competente direzione regionale di una SCIA attestante il possesso dei seguenti requisiti funzionali:
a) atto costitutivo registrato di associazione o società tra professionisti nelle forme previste dalla normativa vigente o qualsiasi forma giuridica ammessa in base alla normativa vigente con riferimento alle società di tipo professionale;
b) direzione e rappresentanza legale della scuola affidata a una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo regionale;
c) coordinamento con le attività turistiche nei luoghi di esercizio della professione;
d) disponibilità a collaborare con i comuni e le autorità scolastiche per favorire la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo;
e) disponibilità a collaborare con altri enti nell'opera di prevenzione di incidenti in montagna e di soccorso;
f) polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività della scuola, con caratteristiche e massimali stabiliti dal collegio regionale;
g) polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi da parte della singola guida alpina o aspirante guida alpina facente parte della scuola con caratteristiche e massimali stabiliti dal collegio regionale.(53)
2. Il direttore della scuola di alpinismo e sci-alpinismo che intenda assumere insegnanti per lo svolgimento di corsi riservati a minori deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del d.p.r. 313/2002, secondo quanto disposto dall'articolo 25 bis del medesimo d.p.r..
3. Il comune verifica annualmente, per le scuole di alpinismo e di sci alpinismo, aventi sede nel suo territorio, la persistenza dei requisiti funzionali di cui al comma 1 e comunica l'esito della verifica alla Regione entro il 15 novembre di ogni anno. Entro il successivo 15 dicembre, il dirigente regionale competente approva con decreto le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole, costituito dall'insieme delle scuole aventi i requisiti prescritti.
4. Le scuole comunicano entro il 30 novembre di ogni anno alla direzione regionale competente le variazioni dei requisiti di cui al comma 1, nonché la persistenza degli stessi o l'eventuale chiusura temporanea o definitiva.
5. Accertata la carenza dei requisiti di cui al comma 1, il dirigente regionale competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, nonché la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole di alpinismo e sci alpinismo. La cancellazione è altresì disposta nel caso in cui, trascorso un anno dall'iscrizione, la scuola non abbia iniziato l'attività o nel caso in cui la scuola abbia interrotto o ne risulti comunque sospesa l'attività per almeno un anno.
6. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 4, il dirigente regionale competente dispone la sospensione dall'elenco regionale aggiornato, fatta salva la regolarizzazione entro un anno.
NOTE:
53. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. y) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi