Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 26
(Classificazione delle piste)
1. Le piste, a seconda della destinazione attribuita in sede di autorizzazione all'apprestamento, si distinguono in:
a) piste da discesa destinate alla pratica dello sci alpino e dello snowboard, alla pratica esclusiva dello sci alpino o alla pratica esclusiva dello snowboard;
b) piste destinate alla pratica dello sci di fondo;
c) piste destinate agli sport che si praticano con la slitta o lo slittino e alla pratica di altri sport sulla neve, incluse le evoluzioni acrobatiche con gli sci o snowboard.
2. Non rientrano nella classificazione di cui al comma 1 gli itinerari sciistici intesi come percorsi su neve non compresi nell'area sciabile attrezzata e segnalati in arancione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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