Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 28
(Caratteristiche tecniche e classificazione delle piste da discesa)
1. Le piste da discesa hanno le seguenti caratteristiche:
a) hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti serventi, alle esigenze di transito degli sciatori e alle caratteristiche della pista; la larghezza è in ogni caso non inferiore a venti metri, salvo che per tratti opportunamente segnalati;
b) se utilizzate come percorsi di trasferimento o di rientro, hanno larghezza non inferiore a 3,50 metri;
c) hanno un franco verticale libero non inferiore a 3,50 metri durante l'apertura al transito degli sciatori, salvo casi particolari o brevi tratti, ferma restando la necessità in ogni caso di opportuna segnalazione;
d) hanno la parte terminale, per larghezza e profilo, tale da permettere il sicuro arresto degli sciatori in relazione alle caratteristiche della pista e alla possibilità di stazionamento di persone nella zona.
2. Le piste da discesa sono classificate secondo la seguente tipologia:
a) pista facile, segnata in blu: pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al venticinque percento, fatta eccezione per brevi tratti;
b) pista di media difficoltà, segnata in rosso: pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al quaranta percento, fatta eccezione per brevi tratti;
c) pista difficile, segnata in nero: pista avente pendenza superiore al quaranta per cento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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