Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 32
(Mountainbiking)
1. Le aree sciabili attrezzate e le piste da sci possono essere utilizzate anche per la discesa con la mountain-bike nel periodo estivo su tracciati esclusivamente destinati a tali attività e denominati bike park. La gestione può essere effettuata dai gestori delle piste titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste o da altro soggetto pubblico o privato individuato secondo le normative vigenti.
2. I gestori dei bike park assicurano un'adeguata manutenzione dei tracciati e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico causati dall'erosione del suolo dovuta al continuo passaggio dei mezzi.
3. I tracciati sono adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo e interdetti all'escursionismo a piedi. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni sono preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori lungo il tracciato e sull'infrastruttura attraversata. I conducenti delle mountain-bike, approssimandosi ad un'intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici in dotazione; devono inoltre dare precedenza ai mezzi e ai veicoli che percorrono le infrastrutture e ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.
4. I gestori dei bike park sono responsabili della sicurezza dei tracciati e hanno l'obbligo di stipulare un'idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli utenti e ai terzi per fatti imputabili alla loro responsabilità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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