Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 33
(Requisiti dei direttori delle piste)
1. I direttori delle piste nominati dal gestore della pista devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente all'Unione europea o cittadinanza di un Paese che abbia concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;
b) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio di una professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
c) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci o della professione di guida alpina-maestro di alpinismo con iscrizione ai rispettivi albi da almeno cinque anni oppure, in alternativa, specifica qualifica conseguita a seguito di apposito corso di formazione promosso dalla direzione generale regionale competente.
2. La nomina a direttore è incompatibile con ulteriore nomina a direttore presso altra area sciabile attrezzata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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