Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 37
(Delimitazione delle piste da discesa)
1. Gli addetti al servizio pista delimitano le piste da discesa aperte al transito degli utenti lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro.
2. La palinatura può essere omessa:
a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali;
b) nei tratti in cui reti di protezione o altri elementi di sicurezza, purché ben visibili, siano posti in aderenza al tracciato della pista;
c) nei tratti di confluenza di più piste;
d) in brevi tratti di raccordo delle piste.
3. La palinatura è integrata con dischi posti a intervalli di circa cento metri recanti la denominazione o numerazione della pista. I dischi sono numerati in progressione a partire dalla quota inferiore.
4. La palinatura è realizzata con aste a sezione circolare o prive di spigoli, di colore blu, rosso o nero, in funzione della classificazione. Al fine di consentire l'individuazione dei lati destro e sinistro delle piste, la parte terminale delle aste è di colore arancione per un'altezza rispettivamente di ottanta centimetri e di trenta centimetri.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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