Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 38
(Delimitazione delle piste da fondo)
1. Gli addetti al servizio pista delimitano le piste da fondo aperte al transito degli utenti con apposita palinatura laterale realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro. La palinatura è posta lungo il bordo pista destro nel caso di tracciati adiacenti con diverso senso di marcia e almeno lungo un bordo pista se questa è tracciata in ambiti scarsamente delimitati da elementi naturali.
2. Sulle piste da fondo di lunghezza superiore a cinque chilometri la palinatura è integrata con cartelli che, posti a intervalli di cinquecento metri, indicano la distanza che resta da percorrere.
3. La palinatura è realizzata con aste a sezione circolare o prive di spigoli, di colore blu, rosso o nero, in funzione della classificazione. Al fine di consentire l'individuazione dei lati destro e sinistro delle piste, la parte terminale delle aste è di colore arancione per un'altezza rispettivamente di ottanta centimetri e di trenta centimetri.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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