Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 41
(Regole di precedenza da osservare nella pratica dello sci)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della l.r. 26/2014 che richiama le regole di comportamento di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e il decalogo dello sciatore, nella pratica dello sci hanno la precedenza e non devono essere intralciati:
a) l'utente proveniente da destra, negli incroci fra piste, salvo diversa segnaletica;
b) l'utente in movimento rispetto all'utente che si rimette in movimento nella stessa pista;
c) l'utente che si trova nella pista rispetto all'utente che vi accede, salvo diversa segnaletica;
d) in ogni caso, i mezzi meccanici in uso al gestore della pista o al gestore dell'impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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