Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 42
(Regole comportamentali specifiche per la pratica dello sci alpino)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della l.r. 26/2014, nella pratica dello sci alpino, si osservano le seguenti regole:
a) ha precedenza l'utente a valle rispetto all'utente a monte; il secondo può sorpassare il primo sia a sinistra sia a destra sia a monte sia a valle se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;
b) i minori di quattordici anni devono indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche del decreto del Ministero della salute 2 marzo 2006 (Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di eta' inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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