Regolamento Regionale 19 gennaio 2018 , n. 3

Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'

(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-19;3

Art. 4
(Requisiti generali dei campeggi e villaggi turistici)
1. L'area del complesso deve essere recintata e completata con siepi od altre schermature il più possibile naturali.
2. Il suolo deve essere sistemato ed attrezzato in modo da assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche.
3. Il servizio di ricevimento e accettazione è svolto in apposito locale nel quale devono essere esposte visibilmente la SCIA, le tariffe dei servizi offerti e la planimetria generale del complesso; devono, inoltre, essere esposti il provvedimento di classificazione, il regolamento dell'azienda ricettiva ed il nome del responsabile della gestione, se designato.
4. I posti auto pertinenziali al complesso ricettivo, separati o connessi alle piazzole, non devono essere in numero inferiore alle piazzole e alle unità abitative presenti nel complesso.
5. Il parcheggio esterno, se previsto, deve essere situato nelle vicinanze dell'entrata.
6. L'area deve essere dotata di adeguato impianto di illuminazione e di camper-service atto allo scarico dei serbatoi di accumulo delle acque luride dei mezzi mobili di pernottamento.
7. I locali di uso comune devono essere riscaldati nel periodo invernale durante il periodo di apertura delle struttura.
8. All'interno dell'area ricettiva devono essere realizzati gli accorgimenti idonei ad eliminare le barriere architettoniche in conformità a quanto disposto dal d.m. n. 236 del 16 giugno 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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