Regolamento Regionale 19 gennaio 2018 , n. 3

Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'

(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-19;3

Art. 14
(Aree di sosta)
1. Le aree di sosta sono organizzate in piazzole e devono possedere le dotazioni riportate nell'allegato B al presente regolamento; devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:
a) dotazione di alberatura per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell'area destinata alla sosta;
b) accesso custodito, anche con sistemi tecnologici alternativi alla presenza di personale dedicato e dotato di strumenti per il controllo dei passaggi;
c) recinzione con sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;
d) viabilità veicolare interna e di accesso idonea a camper, caravan, mezzi con rimorchio, realizzata con l'utilizzo di materiale di rifinitura idoneo a consentire il transito agevole;
e) viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori;
f) sistema di illuminazione dei varchi, degli accessi carrabili e dei percorsi pedonali;
g) localizzazione dell'area dedicata alla raccolta dei rifiuti di norma distante dalle piazzole e perimetrata con frangivista;
h) dimensione minima di 45 metri quadrati delle piazzole destinate al soggiorno dei turisti;
i) camper service;
j) esposizione in modo visibile ed evidente del regolamento dell'area di sosta;
k) esposizione e/o messa a disposizione degli ospiti, della toponomastica del comune ove è ubicata la struttura, contenente informazioni turistiche aggiornate e redatta almeno in italiano e inglese, nonché indicazione di numeri utili per il pronto intervento;
l) punto di allaccio alla rete elettrica a disposizione degli ospiti;
m) dotazioni previste dalla normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi.
2. In tali aree la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti, senza possibilità di rientro nelle successive 24 ore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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