Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6

Art. 6
(Divieti e obblighi per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e per scarichi di insediamenti isolati)
1. Le acque reflue provenienti da insediamenti isolati con un numero di AE inferiore a 200 non possono essere scaricate in acque superficiali, fatti salvi i casi di:
a) divieto allo scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, di cui al comma 4;
b) scarico derivante da impianti dotati di trattamento secondario;
c) impossibilità di scaricare su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, a causa di condizioni di bassa permeabilità, dissesto idrogeologico o bassa soggiacenza della falda; al fine di valutare la presenza di tali particolari condizioni, si considerano, quali valori di riferimento, i seguenti:
1) coefficiente di permeabilità del suolo < 10-6 m/s;
2) soggiacenza falda < 2 m.
2. Le acque reflue provenienti da insediamenti isolati con un numero di AE superiore o uguale a 200 e inferiore a 400 devono essere preferibilmente scaricate in acque superficiali. Lo scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo deve essere, in ogni caso, evitato in presenza di condizioni di bassa permeabilità, dissesto idrogeologico o bassa soggiacenza della falda.
3. Gli scarichi di acque reflue urbane non possono essere recapitati su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo a eccezione dei casi previsti all'articolo 103, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 152/2006.
4. Lo scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue provenienti da insediamenti isolati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 50 è vietato nelle aree di ricarica delle falde appartenenti alle idrostrutture sotterranee intermedia e profonda, come individuate nel PTUA, a eccezione del caso in cui non sia tecnicamente fattibile il recapito in acque superficiali oppure non sia presente un recettore costituito da acque superficiali idoneo, dal punto di vista idraulico e qualitativo, a ricevere lo scarico.
5. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti per i corpi idrici lacuali, nei bacini drenanti dei laghi individuati nel PTUA, in una fascia compresa entro 300 metri dalla linea di costa valutati in proiezione piana, è vietato recapitare, sia su suolo e strati superficiali del sottosuolo sia in acque superficiali, scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti isolati, a meno che il refluo sia sottoposto a una tipologia di trattamento individuato tra quelli per i quali in allegato C (Trattamenti appropriati per scarichi provenienti da agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e sistemi di trattamento per scarichi di insediamenti isolati) è indicato un rendimento di rimozione almeno pari al 70 per cento per il parametro fosforo totale. In assenza di tale requisito i reflui sono allacciati a reti fognarie collettate a sistemi di trattamento conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento. Nell'aggiornamento dei piani d'ambito le aree di cui al presente comma sono considerate prioritarie ai fini della programmazione del completamento e dell'estensione delle reti fognarie.
6. I titolari degli scarichi collocati nei bacini drenanti dei laghi, in una fascia compresa tra 300 metri e 1 chilometro dalla linea di costa valutati in proiezione piana, presentano domanda di autorizzazione alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. Nelle aree di cui al comma 5è altresì vietata l'attivazione di nuovi scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane a servizio di agglomerati aventi un carico generato inferiore a 400 AE, a meno che il refluo sia sottoposto a una tipologia di trattamento individuato tra quelli per i quali in allegato C è indicato un rendimento di rimozione almeno pari al 70 per cento per il parametro fosforo totale.
8. Gli scarichi esistenti di cui ai commi 1 e 4 devono essere adeguati alle prescrizioni di cui al presente articolo entro due anni dal primo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, in ogni caso, entro sei anni da tale data.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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