Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6

Art. 29
(Norme finali)
1. Le modifiche e gli aggiornamenti tecnici delle disposizioni contenute negli allegati da A a N, parti integranti del presente regolamento, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Gli aggiornamenti degli allegati derivanti dalla mera necessità di recepire modifiche normative sopravvenute o di correggere eventuali errori materiali sono approvati con decreto del dirigente della direzione regionale competente in materia di scarichi, recante specifica motivazione rispetto al contenuto non sostanziale delle modifiche apportate agli stessi allegati.
3. Al fine della verifica dell'applicazione del presente regolamento e dell'individuazione delle eventuali modifiche o correzioni da apportarvi, il regolamento stesso è sottoposto a un primo monitoraggio allo scadere dei tre anni dalla sua entrata in vigore. Successivamente, il monitoraggio avviene con cadenza triennale. Il monitoraggio è basato sulle informazioni raccolte mediante il sistema informativo di cui all'articolo 19 nonché mediante le informazioni desunte dai piani d'ambito del servizio idrico integrato e da quelle fornite dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
4. Le disposizioni relative ai controlli e ai programmi dei controlli di cui agli articoli da 15 a 18 si applicano dal 1 gennaio 2020 in relazione alla programmazione dei controlli effettuata nell'annualità 2019 e, a seguire, negli anni successivi. Fino al 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi quanto stabilito con d.g.r. n. 4621 del 28 dicembre 2012.
5. Le disposizioni relative alle procedure autorizzative di cui agli articoli 22, 23, 25, 26 e 27 si applicano alle istanze presentate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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